
L’emblematico caso del “Laboratorio Gender”
10/10/2024
Il Comitato Nazionale Psicologi replica alla comunicazione CNOP del 26-12-2024
01/01/2025Sentenza avversa del Consiglio di Stato: annullato il Referendum sul nuovo Codice Deontologico
Dopo essere stato rigettato dal TAR Lazio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, presentato da un gruppo di Psicologi, sulle modifiche al Codice Deontologico.
La sentenza prescrive l’annullamento del risultato referendario di settembre 2023 e l’obbligo di nuova indizione.
Il CNOP ha estromesso dal corpus del Codice la cosiddetta “premessa etica” con i quattro principi in essa contenuti, sottraendola al voto dei professionisti e commettendo un vero e proprio abuso di potere nei confronti della comunità professionale. Riteniamo pertanto che abbia mancato gravemente non solo sotto l’aspetto formale ma soprattutto nel merito dei contenuti. Infatti la questione è sostanziale: la pre- messa etica, come riportato nella sentenza conclusiva del 24 dicembre del 2024: “reca l’impronta valo- riale ispiratrice delle norme deontologiche, rappresentandone una parte rilevante senza la quale non è possibile ritenere validamente approvato il Codice deontologico (arg. ex art. 1419 c.c.)”. Inoltre, come da noi tempestivamente evidenziato a tempo debito, la suddetta premessa etica non nasce unicamente dal necessario adeguamento normativo del codice, ma è il prodotto di istanze condizionanti nate altrove e che hanno dovuto trovare collocazione in esso. Stiamo parlando del metacodice concepito dall’EFPA (https://comitatonazionalepsicologi.it/dal-metacodice-al-codice-revisionato-379/).
Il fatto che la modifica del codice sia sottoposta all’approvazione degli iscritti tramite referendum, non rappresenta una gentile e democratica concessione del CNOP ma è disposizione prevista e tutelata dalla L. 18 febbraio, n. 56/89 che tutti siamo tenuti a rispettare. Il Comitato Nazionale Psicologi ritiene sia di fondamentale importanza che tutti gli iscritti siano messi in condizione di essere informati, di poter di- scutere, scegliere e votare in libertà le norme deontologiche che riguardano la professione: è compito del CNOP garantire tali condizioni.
Ferma restando la soddisfazione per la sentenza, e nel congratularci con i coraggiosi colleghi ricorrenti per la loro tenacia, vogliamo sottolineare altri aspetti contenuti nel ricorso, a nostro avviso importanti e significativi:
● è stata sottovalutata la gravità della modalità irrispettosa e poco professionale con cui l’informa- zione – scarsa, parziale e tardiva – è stata fornita agli iscritti. La convocazione referendaria è stata in- viata, secondo quanto dichiarato dal CNOP, tramite newsletter a circa 110.000 iscritti su 131.584. Ci chiediamo se i restanti 21.584 siano considerati di serie B e a cosa serva la PEC;
● il dato di cui sopra dimostra che gli oltre 20.000 iscritti, non raggiunti neppure dalle newsletter, avrebbero rappresentato un numero idoneo ad alterare il responso referendario, poiché è addirittura maggiore rispetto a quello dei votanti effettivi, pari a circa 16.909 iscritti;
● è stata utilizzata una piattaforma che poteva supportare un massimo di 50.000 votanti a fronte dei potenziali 131.584 elettori;
● la medesima piattaforma non era in grado di tutelare adeguatamente la segretezza del voto;
● le votazioni sono state limitate esclusivamente alla modalità online e questo ha causato non solo preclusioni a chi non aveva lo spid, ma anche frequenti difficoltà tecniche;
● il verbale del CNOP, pubblicato con notevole ritardo, relativo all’indizione del referendum man- cava di idoneità probatoria (non era il PDF del verbale originale, ma solo un file in word).
Per quanto riguarda la critica sostanziale alle modifiche del Codice Deontologico rimandiamo a quanto ampiamente illustrato nei nostri precedenti documenti (https://comitatonazionalepsicologi.it/ce-co- dice-e-codice-i-parte/, https://comitatonazionalepsicologi.it/ce-codice-e-codice-ii-parte-366/)
Questa sentenza corrobora quanto il Comitato Nazionale Psicologi EDSU ha già denunciato nel comuni- cato di sfiducia al CNOP (https://comitatonazionalepsicologi.it/il-comitato-nazionale-psicologi-sfidu- cia-il-cnop/)
Vogliamo ribadire l’assoluta gravità di queste condotte da parte di coloro che dovrebbero rappresentarci e tutelare i nostri diritti e la nostra dignità professionale e ci chiediamo se avranno il coraggio di ricandi- darsi e se si sentiranno legittimati a indire il nuovo referendum! Infatti le elezioni rinviate già di un anno, avrebbero dovuto avere luogo entro il 31 dicembre, ma in realtà si vocifera che saranno a fine gennaio anche se nessuna comunicazione ufficiale è sinora pervenuta agli iscritti: queste inquietanti analogie vi suonano familiari? Alla totale delegittimazione derivante dalle condotte perpetrate dal CNOP si aggiunge il fatto che l’attuale consiliatura si è ampiamente conclusa. Per quanto ci riguarda, ci aspettiamo che chi ne fa parte decida di scomparire dalla scena pubblica.
In conclusione, per il 2025 il Comitato Nazionale Psicologi EDSU si augura un cambio di passo sostan- ziale nel panorama delle politiche professionali che contempli una “sana guarigione” dalla psicologia af- farista e clientelare e rinnovi il significato nobile della sua fondazione etica e deontologica.
Link alla sentenza: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?node- Ref&schema=cds&nrg=202406630&nomeFile=202410376_11.html&subDir=Provvedi- menti&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3-BIA-x6KoXrzUeXTwE1SdPDai- drLbPgch2dAyhwblp36KjHE6ko3BNI8_aem_o2K_kPmIMMI7ddbqRvGPDQ
26 dicembre 2024
Comitato Nazionale Psicologi EDSU
www.comitatonazionalepsicologi.it
info@comitatonazionalepsicologi.it
comitatonazionalepsicologi@gmail.com
www.comitatonazionalepsicologi.it



