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26/02/2024Codice deontologico, ricorso al TAR: finalmente arriva il confronto
Il 13 marzo prossimo si terrà udienza presso il TAR sul ricorso presentato da 11 colleghi, ai quali va la nostra solidarietà, relativamente alla proposta di un nuovo codice deontologico; il CNOP è chiamato a rispondere su alcuni quesiti rimasti in sospeso poiché, nella nostra comunità scientifica, non vi è stato nessun confronto “scientifico” sulla modifica del vecchio Codice. Il dibattito sul nuovo Codice Deontologico e la sua entrata in vigore continua, ad oggi, a esistere esclusivamente grazie a una minoranza di colleghi che hanno resistito e continuano a resistere a quella spinta di omologazione che sembra assimilare gli psicologi italiani sempre più alle figure mediche. L’udienza, aperta al pubblico, avrà luogo di mattina presso la sede romana del TAR Lazio in via Flaminia 187.
La prima udienza avrebbe dovuto svolgersi il 10 Ottobre 2023 ma è stata rinviata al 28 Novembre. In questa occasione, il TAR avrebbe dovuto decidere per la sospensiva dell’attuazione del nuovo Codice, come richiesto dai colleghi ricorrenti, in attesa di un pronunciamento formale e sostanziale.
Tuttavia pochi giorni prima dell’udienza il CNOP, giocando d’anticipo, ha deliberato una sospensione in autotutela del nuovo Codice. Così in occasione dell’udienza del 28/11/2023 il TAR non ha sospeso il nuovo codice in quanto già esisteva la sospensione deliberata dal CNOP stesso.
A questo punto il CNOP, dopo l’udienza, ha prontamente comunicato, con un colpo di scena1, che il codice deontologico non è stato sospeso dal TAR e pertanto lo ha reso immediatamente esecutivo!
Si tratta di una modalità comunicativa strategica a cui il CNOP ricorre da anni, anticipando come stato di fatto proposte che sono appunto ancora in fase di implementazione o oggetto di discussione: si pensi ad esempio al fatto che i principi del Codice Deontologico (ancora in corso di elaborazione) venivano già inseriti nei webinar2 per l’acquisizione di ECM o incorporati nei test per gli studenti dei corsi di laurea in psicologia.
Il Nuovo Codice Deontologico è la punta dell’iceberg di un cambiamento sostanziale del modello culturale della nostra professione, che inizia a palesarsi nel 2017 con il Decreto Lorenzin, il quale ci “eleva” a professione sanitaria. Già dal 12 ottobre del 2010 le facoltà̀ universitarie autonome di Psicologia, nate a partire dal 1971, sono state accorpate, nel silenzio più totale, alla facoltà̀ di Medicina, facendo presagire che, di lì a poco, avremmo potuto essere assoggettati al sistema medico-sanitario. Tuttavia, nessuno avrebbe mai potuto pensare di dover in futuro seguire “protocolli” a discapito dell’auto-determinazione nostra e di coloro che si rivolgono a noi!
Cui prodest?
CRITICITÀ NEL METODO: IL REFERENDUM E IL VOTO ONLINE
Nel Giugno 2022 Il CNOP ha inviato a una piccola parte degli iscritti un questionario sul Codice Deontologico, chiedendo quali articoli avessero maggiormente bisogno di modifica, facendo leva sulla necessità di adeguare il Codice alle normative e ai tempi che cambiano. Nessuno, tranne un piccolo gruppo di colleghi “selezionati” dalla dirigenza, ha mai saputo quali articoli sarebbero stati modificati, in base a quale normativa e da chi effettivamente nascesse tale esigenza: dai colleghi, dall’Ordine, dal Governo o da organismi sovranazionali? In tre anni, durante i quali la revisione del nostro Codice è stata elaborata ad opera della Commissione Deontologica, tutte le richieste, che reiteratamente il Comitato Nazionale Psicologi, mettendosi a disposizione, ha presentato per avere contezza di tale elaborazione, sono state supremamente ignorate.
A causa di questo scenario il Comitato ha intrapreso numerose azioni culturali e legali, fra cui una richiesta di accesso agli atti, puntualmente disattesa3.
Dal 21 al 24 Settembre 2023 si è tenuto il referendum per l’approvazione di un nuovo Codice Deontologico, senza che sia stata recapitata, tramite pec, alcuna comunicazione in merito tranne il contenuto di una newsletter che solo alcuni ricevono, e la presenza di un annuncio sul sito del CNOP. Parliamoci chiaro: in quanti spulciamo le pagine del CNOP e con quale frequenza? Va da sé che molti non ne erano a conoscenza e se hanno votato è stato per passaparola, con tutti i problemi del caso, essendo una votazione online.
Il risultato, presentato in toni trionfalistici dal CNOP4, è stata una “vittoria” dei SI retta tuttavia su uno scarto che, considerando il minimo afflusso al voto (12,65%), è del solo 1,08% degli aventi diritto.
Alla piattaforma per il voto si accedeva esclusivamente attraverso SPID o CIA dal portale del CNOP. Alcuni avrebbero voluto votare ma hanno avuto impedimenti legati all’accesso.
Ricordiamo che il voto online è tuttora sperimentale in quanto presenta diversi problemi di sicurezza ancora in fase di studio; è stato poi utilizzato nel periodo dei provvedimenti pandemici, quindi in una cornice di contingenza emergenziale che attualmente è decaduta. Il voto elettronico pertanto è da considerarsi solo un'ulteriore modalità da affiancare a quella in presenza. Proprio sulla legittimità di escludere la possibilità di un voto in presenza verte uno dei quesiti che sono stati rivolti al TAR Lazio.
CRITICITÀ NEL MERITO: CAMBIAMENTI SOSTANZIALI
Entrando nel merito, ad un attento raffronto tra vecchia e nuova versione, emergono cambiamenti sostanziali che convalidano ed al tempo stesso sanciscono la demolizione sistematica della nostra professione attraverso il suo progressivo asservimento alle logiche dominanti dei poteri nazionali e sovranazionali. Ecco i cambiamenti più rilevanti in sintesi, mentre per una loro trattazione più estesa vi rinviamo agli articoli linkati in bibliografia.
● I principi etici sono stati stralciati dal corpus degli articoli e raccolti a parte in una “premessa etica” astratta e generica, che non è stata soggetta a referendum. In tal modo si è depotenziato il Codice nelle sue dimensioni fondanti, separando l’agire dello psicologo dalla sua dimensione etica.
● Il diritto all’autodeterminazione, sia per l’esercizio della nostra professione che per la libertà di scelta e di cura di chi a noi si rivolge, è stato sistematicamente indebolito, tanto attraverso modifiche che introducono recinti metodologici alla pratica professionale, come anche attraverso la sostituzione di termini specifici con altri più vaghi e depotenziati.
● Secondo gli estensori della nuova versione, il faro orientativo nella premessa etica, il fondamento dell’etica stessa, sarebbe la “Scienza”. Ma quale scienza? Non certo quella basata sul dubbio e la verifica rigorosa, bensì quella autoreferenziale, che si basa sul principio di autorità della cosiddetta “comunità scientifica”.
● Nel nuovo codice, laddove prima si parlava di prestazioni professionali, ora si parla di “trattamenti sanitari”; questo avviene specificamente nei due articoli che regolano il consenso informato, e cioè il 24 e il 31. Da questa normativa vengono di fatto escluse tutte le prestazioni psicologiche che non possono definirsi sanitarie: psicologia del lavoro, formazione, psicologia scolastica, giuridica eccetera, ma per le quali il vecchio codice ribadiva necessario il consenso informato. A seguito di questo slittamento di definizione dell’intervento psicologico, le prestazioni non sanitarie sono sottratte al dovere di richiedere un consenso informato dalle persone interessate; mentre gli interventi definiti come trattamenti sanitari ricadono in normative stringenti.
● L’invio ad altri professionisti (art. 27), dal vecchio al nuovo Codice, è previsto non più “se richiesto” ma “ove necessario”. Ci chiediamo se qui non si sollevi la questione dei limiti (tutti da definire) della professione psicologica versus quella psicoterapeutica, ipotesi rafforzata dalla sostituzione del termine “rapporto terapeutico” con “rapporto professionale”, e del termine “cura” con il termine “intervento psicologico”, con una direzione che potrebbe andare verso l’erosione degli ambiti e dei confini professionali degli psicologi non psicoterapeuti.
● Linguaggio “inclusivo”. Tutto il codice ha subito un restyling “politically correct” che utilizza un linguaggio “inclusivo” relativamente alle differenze di genere. Le parole “sessuate” sono state declinate pedissequamente nei due generi, con in più un uso ridondante del termine “persona” considerato, evidentemente, più “neutro” di termini come soggetto, cliente o utente. In particolare nell’articolo 4, che attiene al principio del rispetto e della laicità, assistiamo alla scomparsa di parole come “religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità”. Al loro posto compaiono il “riconoscimento delle differenze individuali, di genere e culturali” e la promozione della “inclusività”.
LO PSICOLOGO DI BASE, ALIAS “PSICOLOGO DI STATO”: BRACCIO DESTRO DEL POTERE
Si sta sviluppando uno “strano” e inusuale fenomeno che investe la figura dello psicologo: vogliono coinvolgerci maggiormente nel settore pubblico. Non è uno scherzo esilarante. Si sta profilando quello che sarà lo “Psicologo di base”, da anni promosso nei master senza che vi fosse una legge a regolamentarne la figura. Il contratto durerebbe 2 anni, con preclusione all’attività privata. Quanti fra noi che contano almeno 10 anni di esperienza clinica, sarebbero disposti a lavorare come psicologo della mutua, visto il vincolo e un onorario sicuramente inferiore a quello percepito come professionisti liberi? Purtroppo, le nostre previsioni nefaste riguardano i giovani psicologi appena usciti dal circuito universitario, con una grande voglia di lavorare ma senza esperienza.
Ulteriore figura su cui si sta investendo è quello dello “Specialista ambulatoriale” con bandi sottilmente discriminatori per i colleghi che negli anni passati hanno scelto di non sottoporsi alla profilassi vaccinale: leggi ad esempio la clausola che preclude l’accesso ai concorsi per chi ha avuto sospensioni negli ultimi due anni.
DIVIDE ET IMPERA
Secondo il nuovo articolato (in particolare l’articolo 36), si potranno segnalare non solo i colleghi che effettuano una condotta scorretta (dannosa per gli utenti o per il decoro professionale) ma anche coloro che utilizzano metodologie non gradite dalla “comunità scientifico-professionale” istituzionale.
Queste modifiche rispecchiano e anzi incoraggiano un crescente clima delatorio fra i colleghi, non più basato solo sulla condotta professionale ma proprio sulle scelte teoriche e gli approcci e quindi creando una classifica fra scuole di pensiero più o meno ammesse.
Nel Nuovo Codice Deontologico la scorretta condotta professionale infatti fa riferimento alle posizioni metodologiche prevalenti nella “comunità scientifica e professionale” di cui si tratta nelle premesse etiche: in soldoni, qualsiasi collega potrebbe segnalare all’Ordine degli Psicologi un collega la cui metodologia appare, a gusto del denunciante, un’infrazione.
Finiremo tutti nella torre del Conte Ugolino a mangiarci a vicenda!
DULCIS IN FUNDO
Quest’opera di burocratizzazione a favore dei “protocolli” sulla scia del modello medico, cancellerebbe definitivamente la libera autodeterminazione dello psicologo. La proposta del nuovo Codice Deontologico tende a promuovere una nuova psicologia completamente appiattita sul modello medico. Ad esempio, l’uso del termine “trattamento sanitario” applicato alla psicologia può generare una potente confusione: attività esclusive dello psicologo, quali prevenzione, diagnosi, sostegno e riabilitazione, possono avere molteplici significati e declinazioni. La commissione che ha operato le modifiche al nostro Codice Deontologico ha dichiarato tautologicamente che i trattamenti psicologici definiti “sanitari” sono tutte le prestazioni psicologiche “con finalità sanitarie”: ma ad oggi non si sa ancora quali siano queste finalità sanitarie dell’attività dello psicologo. Precisiamo che il termine di “cura”, in medicina così come in psicologia, non implica tout court la risoluzione dei sintomi ma porta con sé significati molto più ampi che attengono al benessere globale dell’individuo.
Questi fatti e le loro implicazioni sono fin troppo taciuti e tutta la comunità dei colleghi non è stata mai resa partecipe.
È importante che tutti siamo consapevoli della posta in gioco sulla quale saranno prese decisioni cruciali il 13 Marzo dinanzi al TAR.
Anche per questi motivi il Comitato Nazionale Psicologi per l’Etica, la Deontologia e le Scienze Umane sente di esprimere massima vicinanza a tutti quei colleghi che hanno partecipato al ricorso.
Comitato Nazionale Psicologi EDSU, 23 Febbraio 2024.
1https://www.ilnocheunisce.it/2023/12/02/il-nuovo-codice-deontologico-entra-deliberatamente-in-vigore-senza-cheil-
tar-lazio-si-sia-pronunciato-al-riguardo-di-quale-deontologia-stiamo-parlando/
2https://www.federazioneitalianapsicologi.com/2023/06/12/webinar-28-giugno-il-nuovo-codice-deontologico-dellaprofessione-
psicologica/
3https://www.comitatonazionalepsicologi.it/category/ordine/
4 https://www.psy.it/il-cnop-ti-informa-25-09-2023

